Dopo essere sbarcato a Lampedusa, l’uomo ha chiesto protezione internazionale. Le autorità hanno deciso di esaminare la sua domanda attraverso una specifica procedura, prevista dal nuovo Patto europeo e applicata alle frontiere, che consente di valutare più rapidamente alcune richieste di asilo. La procedura presenta però una particolarità: la persona che vi è sottoposta non è considerata giuridicamente entrata in Italia, nonostante si trovi già nel nostro Paese.
Il prefetto di Agrigento gli ha quindi imposto di risiedere nel centro di accoglienza Villa Sikania, in provincia di Agrigento, per un periodo massimo di dodici settimane dalla registrazione della domanda di asilo.
Assistito dalla propria avvocata, il richiedente ha contestato il provvedimento, sostenendo, tra l’altro, di non essere stato adeguatamente informato dei propri diritti e delle possibilità di ricorso. Ha inoltre contestato la scelta della procedura di frontiera, anche per la mancata considerazione delle sue condizioni di vulnerabilità. Durante l’udienza sono emerse anche difficoltà linguistiche, in quanto l’uomo non riusciva a comprendere l’arabo standard parlato dall’interprete, ma solo il dialetto egiziano. Il giudice ha quindi sospeso temporaneamente il provvedimento perché informare una persona dei propri obblighi «non costituisce un adempimento meramente formale, ma rappresenta una garanzia essenziale».
Ma il giudice ha sollevato anche un problema più generale: è costituzionalmente legittimo obbligare una persona che si trova già in Italia a soggiornare in un luogo determinato, trattandola come se non fosse ancora entrata nel Paese? Per questo si è rivolto alla Corte Costituzionale.
Il nuovo regolamento europeo sulle procedure di asilo, nell’ambito del Patto europeo su migrazione e asilo, applicabile dal giugno 2026, prevede che alcune domande di protezione internazionale siano esaminate attraverso procedure di frontiera. Durante queste procedure, le persone interessate devono soggiornare in luoghi stabiliti dalle autorità, anche all’interno dello Stato membro. Ma, come osserva il giudice di Palermo, pur trovandosi fisicamente sul territorio italiano, sono considerate come non entrate ai fini dell’autorizzazione all’ingresso.
Le procedure di frontiera possono svolgersi anche in luoghi distanti dal confine, come Milano, Bologna, Padova e Verona, tutte città citate espressamente nell’ordinanza. La frontiera, scrive il giudice, cessa così «di essere un dato geografico e diventa una condizione giuridica».