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  • La deriva del regime georgiano che proibisce ai georgiani di chiamarlo regime (linkiesta.it)
il 28 Ottobre 2026

La deriva del regime georgiano che proibisce ai georgiani di chiamarlo regime (linkiesta.it)

di Chiara Squarcione

(Foto – LaPresse)

Sotto silenzio

Il governo filorusso non reprime l’opposizione proibendo il dissenso, ma ridefinendo le condizioni legali in cui questo può essere esercitato e selezionando le parole che non possono essere pronunciate, come «oligarchi» e «prigionieri politici»

C’è un momento, nella trasformazione di un sistema politico, in cui la repressione smette di manifestarsi soltanto attraverso arresti, manganellate e condanne e comincia a investire il linguaggio con cui la società racconta ciò che accade. Il deterioramento democratico diventa particolarmente insidioso quando il potere non si limita a contrastare i propri avversari, ma ridefinisce le condizioni entro cui può essere contestato, intervenendo sulle regole, sulle istituzioni e sul linguaggio attraverso cui i cittadini interpretano la realtà politica.

La regressione democratica non coincide necessariamente con la sospensione della Costituzione o l’abolizione delle elezioni: può procedere attraverso strumenti formalmente legali, la cui applicazione restringe progressivamente gli spazi di autonomia della società e rende più oneroso l’esercizio delle libertà tutelate dall’ordinamento.

È questa la contraddizione al centro della trasformazione politica della Georgia governata da Sogno Georgiano: lo Stato di diritto, anziché limitare il potere, rischia di diventare uno strumento del suo stesso consolidamento, indebolendo le condizioni che rendono possibile il dissenso e riducendo i poteri di controllo istituzionali e sociali.

La controversia sulle espressioni utilizzate dalle emittenti critiche TV Pirveli e Formula rappresenta emblematicamente questo processo, trasferendo il conflitto politico sul terreno apparentemente tecnico dell’imparzialità giornalistica. In un rapporto pubblicato il 9 ottobre, Transparency International Georgia ha ricostruito le contestazioni della Commissione nazionale per le comunicazioni, individuando 93 espressioni considerate inammissibili nei confronti delle due emittenti, tra cui «regime di [Bidzina] Ivanishvili», «oligarca», «prigionieri politici», «prigionieri di coscienza», «politica repressiva» e «governo di Georgian Dream».

Il regolatore sostiene che simili formulazioni possano introdurre valutazioni personali nella presentazione delle notizie, in contrasto con gli obblighi legali di imparzialità. Il problema politico emerge proprio nella definizione di questo principio: la distinzione tra informazione e opinione, indispensabile per garantire l’affidabilità del giornalismo, non può trasformarsi in un obbligo di neutralità interpretativa che impedisca di descrivere criticamente l’esercizio del potere.

I giornalisti devono documentare le proprie affermazioni, distinguere fatti e valutazioni e correggere le ricostruzioni inesatte; tuttavia, la descrizione della realtà politica richiede anche interpretazioni e giudizi, la cui legittimità dipende dalla loro fondatezza, non dalla conformità alle preferenze governative.

Definire un dirigente «oligarca», una politica «repressiva» o un detenuto «prigioniero di coscienza» non rende automaticamente corretta una qualificazione, che deve essere sostenuta da elementi verificabili e valutata nel contesto; nessuna di queste espressioni, però, può essere considerata scorretta soltanto perché sgradita alle autorità.

La questione decisiva è se il regolatore intervenga per correggere informazioni false o ingannevoli sulla base di criteri precisi e coerenti, oppure se interpreti l’imparzialità in termini tanto estesi da restringere le valutazioni politiche ammissibili, attribuendosi il potere di stabilire come possa essere descritto il governo.

Le contestazioni hanno prodotto una sequenza di procedimenti e sanzioni economiche. Secondo Transparency International Georgia, nei sei mesi precedenti al rapporto la Commissione aveva avviato sette procedure contro le due emittenti, passando dai richiami verbali a multe da 2.500 e 5.000 lari, fino alla sanzione di 10.000 lari inflitta a Formula il primo ottobre.

La successione dei provvedimenti non dimostra, da sola, l’illegittimità di ogni contestazione, ma evidenzia come l’applicazione reiterata di un principio generale possa generare costi crescenti per le redazioni e indurle ad autocensurarsi. La libertà di stampa può così essere limitata senza divieti espliciti: l’incertezza sui criteri applicativi, combinata con il rischio economico, può rendere il silenzio della critica una scelta prudenziale. Per accertare l’eventuale natura selettiva di questo meccanismo occorre confrontare le decisioni relative alle emittenti critiche con quelle riguardanti i media favorevoli al governo. Resta comunque essenziale verificare che un’autorità incaricata di tutelare il pluralismo non finisca per restringerlo attraverso un esercizio discrezionale delle proprie competenze.

Il controllo del linguaggio assume ulteriore significato nel quadro delle restrizioni alla società civile e alla partecipazione politica. Nel parere adottato il 9 e 10 ottobre e pubblicato il 13 ottobre 2026, la Commissione di Venezia ha espresso forti riserve sulle modifiche legislative approvate dal Parlamento georgiano il 4 marzo in materia di sovvenzioni, partiti politici e responsabilità penale. Ha concluso che il pacchetto normativo contrasta con gli standard internazionali sul pluralismo e sulla democrazia e rischia di compromettere il sistema costituzionale e la capacità dell’opposizione di organizzarsi e sopravvivere.

Tra le criticità figurano l’ampliamento della definizione di sovvenzione, estesa anche all’assistenza tecnica, ai servizi e alla condivisione di conoscenze, gli obblighi di autorizzazione preventiva per determinate categorie di finanziamenti e sanzioni penali che, per alcune violazioni, possono raggiungere sei anni di reclusione. La Commissione ha inoltre contestato le restrizioni alla partecipazione ai partiti politici e l’ampiezza dei poteri attribuiti alle autorità di controllo, evidenziando come disposizioni vaghe e discrezionalità amministrativa possano interferire in modo sproporzionato con le libertà fondamentali.

Il governo può legittimamente disciplinare i finanziamenti politici e perseguire la trasparenza rispetto alle influenze straniere, ma tali obiettivi non giustificano qualsiasi strumento. Quando le attività soggette ad autorizzazione sono definite in termini tanto ampi da rendere incerto il confine tra cooperazione lecita e condotta vietata, le violazioni amministrative possono comportare pene detentive severe e la partecipazione politica subisce restrizioni anche senza la prova di condotte illecite, il problema non riguarda più soltanto la regolamentazione finanziaria, ma le condizioni necessarie all’esistenza della società civile e dell’opposizione.

La Commissione ha criticato anche il processo legislativo, rilevando l’assenza di consultazioni con esperti e organizzazioni interessate e di un’analisi comparativa delle esperienze internazionali: carenze particolarmente significative quando sono in gioco i diritti fondamentali e la competizione politica.

Il valore di questo giudizio non consiste nel dimostrare che ogni provvedimento georgiano risponda a un’unica strategia repressiva, ma nel documentare come norme restrittive, sanzioni severe e ampi poteri amministrativi possano produrre un effetto cumulativo sul pluralismo. Una redazione può continuare a trasmettere sotto la pressione di sanzioni economiche; un’organizzazione può conservare la propria esistenza giuridica incontrando ostacoli crescenti nell’accesso ai finanziamenti; un cittadino può mantenere formalmente il diritto di partecipare alla vita politica, ma essere esposto a restrizioni che scoraggiano l’adesione a un partito o l’attività civica.

La libertà non viene necessariamente abolita: il suo esercizio diventa più oneroso, incerto e dipendente dalle condizioni stabilite dalle autorità. È in questa trasformazione progressiva, più che nella presunta esistenza di un piano unitario dietro ogni decisione, che si riconosce il rischio di regressione democratica.

Questi sviluppi si inseriscono in una crisi politica che ha approfondito la frattura tra il governo e una parte significativa della società georgiana, soprattutto dopo le contestate elezioni parlamentari del 2024 e la decisione delle autorità di sospendere il percorso di adesione all’Unione europea fino alla fine del 2028. Georgian Dream, al potere dal 2012, ha irrigidito il confronto con organizzazioni civiche, media indipendenti e opposizione, mentre le proteste e le controversie sulla gestione dell’ordine pubblico hanno reso centrale il rapporto tra sicurezza, partecipazione politica e libertà individuali.

Non si tratta di presumere che ogni procedimento giudiziario sia politicamente motivato o ogni decisione amministrativa illegittima, ma di chiedersi se, nel loro insieme, le scelte delle autorità preservino le condizioni di una competizione effettiva, nella quale gli avversari del governo possano organizzarsi, comunicare con i cittadini e contestare le decisioni pubbliche senza subire restrizioni sproporzionate.

La democrazia non si esaurisce nel voto, così come lo Stato di diritto non coincide con la mera esistenza di norme applicabili. Le elezioni presuppongono soggetti capaci di competere, media in grado di informare, organizzazioni libere di mobilitare risorse e istituzioni indipendenti che possano correggere gli abusi. Se queste condizioni si indeboliscono, la continuità delle procedure non basta a garantire una competizione aperta. L’esistenza di leggi, tribunali e autorità amministrative non dimostra, da sola, la qualità democratica dell’ordinamento: conta che tali funzioni siano esercitate entro limiti capaci di preservare il pluralismo e impedire al governo di utilizzare gli strumenti dello Stato per ostacolare la propria contestazione.

È per questo che il caso georgiano riguarda direttamente l’Europa. Libertà dei media, indipendenza delle istituzioni e rispetto dello Stato di diritto non sono condizioni accessorie dell’adesione all’Unione, ma elementi costitutivi dello spazio politico al quale la Georgia ha dichiarato di voler appartenere. La valutazione della Commissione di Venezia rende più difficile liquidare le restrizioni legislative come una semplice divergenza politica tra Tbilisi e Bruxelles, individuando criticità precise rispetto agli standard internazionali.

Se l’Unione considera tali standard una condizione dell’adesione, deve tradurli in criteri verificabili, monitoraggio indipendente e conseguenze politiche coerenti, evitando che il dialogo diplomatico sostituisca la responsabilità. Difendere la sovranità di uno Stato non significa sottrarlo al controllo sul rispetto degli’obblighi internazionali, così come rispettare le scelte di un governo non impone di ignorarne gli effetti sui diritti dei cittadini.

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