di Mirko Bevilacqua e Sandro Gronchi
La crisi non aiuta i montanti contributivi, già colpiti dalla precarietà del lavoro e dal declino demo‑economico.
Vanno corretti gli errori del sistema contributivo, con un calcolo più severo dei coefficienti e l’abbandono dell’indicizzazione ai prezzi.
Coefficienti e montanti in calo
La pensione contributiva è il prodotto di un coefficiente di trasformazione, crescente con l’età al pensionamento, per il montante contributivo definito come la somma dei contributi versati al lordo degli interessi maturati in ragione del “tasso sostenibile” che, ogni anno, è la crescita media del Pil nominale nel quinquennio precedente. I coefficienti annunciati per il biennio 2021‑2022 proseguono il trend discendente che, per due di essi, è rappresentato nella figura 1.
Le riduzioni si attenuano per due ragioni: da un lato, l’intensificazione degli aggiornamenti, cioè la decrescente distanza che separa le tavole di sopravvivenza di riferimento, dall’altro un moderato rallentamento della longevità. Solo temporaneamente, la tendenza potrà essere interrotta dai coefficienti del biennio 2023‑2024 che, in mancanza di auspicabili correttivi, faranno riferimento alla tavola 2020 destinata a registrare gli effetti negativi della pandemia sulla sopravvivenza senile.
Come la discesa di una scala mobile può essere contrastata risalendone i gradini, così quella dei coefficienti potrà esserlo posticipando il pensionamento. Tuttavia, ciò non basterà a preservare le pensioni se i montanti contributivi si ridurranno, come lasciano prevedere la precarietà del lavoro, che riduce il numero e la dimensione dei contributi, e il declino demo‑economico che taglia gli interessi sui medesimi.
Quelli del 2021, con valuta 1° gennaio 2022, saranno perfino negativi perché calcolati in ragione della crescita media del Pil nominale nel quinquennio 2016‑2020 che, in base alle previsioni per l’anno in corso, potrà andare da ‑0,1 per cento (Istat) a ‑0,3 per cento (Bankitalia). A impedirne l’addebito, interverrà la “clausola di salvaguardia” (decreto legge 65/2015 convertito in legge 109/2015) che ne prevede il recupero mediante detrazione dai successivi interessi positivi … leggi tutto
